conferenza
dei servizi
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D.P.R. 554/1999
TITOLO II
ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA
DELL'ACCESSO AGLI ATTI
CAPO II
Disciplina
dell’accesso agli atti e forme di pubblicità
Art. 9
(Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi)
1. Della
convocazione della conferenza dei servizi è data pubblicità, almeno
dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante
comunicazione, con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi
all'Albo pretorio del comune ovvero, nel caso di amministrazioni
aggiudicatrici diverse dal comune, utilizzando forme equivalenti di
pubblicità. Con le stesse modalità di cui sopra e per i dieci giorni
successivi alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei
servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte in quella sede
con il relativo verbale.
2. In caso di
affidamento mediante appalto-concorso o concessione dei lavori pubblici,
ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza dei servizi,
l’amministrazione aggiudicatrice ne dispone la convocazione sulla base
del progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto
preliminare posto a base di gara.
Art. 10
(Accesso
agli atti)
1. Ai sensi
dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte
all’accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e
dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell’impresa.
Articolo
abrogato dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
La
Conferenza sarà presieduta dallo scrivente Dirigente del Settore Ing.
Francesco Sciannameo.
Ai
sensi dell’art. 9 l. n.241/1990 alla Conferenza potrà intervenire
qualunque soggetto interessato pubblico o
privato,
nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento.
Gli
atti di interesse sono visionabili presso il Settore Attività Estrattive.
La
pubblicazione avverrà mediante affissione all’Albo del Settore Attività
Estrattive per n.5 giorni consecutivi
lavorativi
e ne è data comunicazione sul sito www.regione.puglia.it.
F.to
Il Dirigente di Settore
Legge
n. 241/90
CAPO IV
Semplificazione
dell'azione amministrativa
Art. 14.
Conferenza di servizi
- Qualora
sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l'amministrazione procedente indice
di regola una conferenza di servizi.
- La
conferenza di servizi è sempre indetta
quando l'amministrazione procedente
deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga,
entro trenta giorni dalla ricezione, da parte
dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La
conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso
termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni
interpellate.
- La conferenza di
servizi può essere convocata
anche per
l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o
risultati. In tal caso, la conferenza è indetta
dall'amministrazione
o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che
curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si
continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni.
- Quando l'attività
del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque
denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la
conferenza di servizi è
convocata,
anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione
competente per l'adozione del provvedimento finale.
- In caso di
affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di
servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di
quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto
salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di
valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è
convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
- bis.
Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la
conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli
strumenti informatici disponibili,
secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime
amministrazioni.
(Il d.l. 5 ottobre
1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di conversione 4
dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per
l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente, che " ai
fini dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta
o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il
commissario puo' convocare apposite conferenze di servizi ai sensi
del presente art. 14, che devono pronunciarsi entro trenta giorni
dalla prima convocazione. L'approvazione assunta all'unanimità
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole
amministrazioni e comporta, altresi', dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza e indeffiribilità di lavori". La legge 15
maggio 1997, n. 127 ha disposto che "le disposizioni di cui ai
commi 2-bis, 3-bis e 4 del presente art. 14, si applicano anche alle
altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di
legge)
Art. 14-bis.
Conferenza di servizi preliminare
- La conferenza di
servizi può essere convocata per
progetti di particolare complessità e di insediamenti
produttivi di beni e servizi,
su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza
di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima
della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere,
alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale
caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data
della richiesta e i relativi costi sono a carico del
richiedente.
- Nelle procedure
di realizzazione di opere
pubbliche e di interesse pubblico,
la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al
fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul
progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque
denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o
alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si
pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna
tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non
emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi
comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le
suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni,
le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di
presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
- Nel caso in cui
sia richiesta VIA,
la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla
conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti
dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza
di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni.
Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA
si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e
dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che
costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta
autorità esamina le principali alternative, compresa
l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione
disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di
incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione
prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano,
indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i
necessari atti di consenso.
- bis.
Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico,
della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle
opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui
all'articolo 14-quater, comma 3.
- Nei casi di cui
ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo
stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in
tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate
solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi
successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni
dei privati sul progetto
definitivo.
- Nel caso di cui
al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette
alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto
sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto
preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il
sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di
affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori
pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza
di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.
Art.
14-ter.
Lavori della
conferenza di servizi
01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata
entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità
dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla
data di indizione.
- La conferenza di
servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei
propri lavori a maggioranza dei presenti.
- La convocazione
della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire
alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o
informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data.
Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate
possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
- Nella prima
riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella
immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza
o del progetto definitivo ai
sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I
lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni,
salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali
termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei
commi 6-bis e 9 del presente articolo.
- Nei casi in cui
sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo
aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al
comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità
ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per
l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione
competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale
si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto.
Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti
partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta
giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta
giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti
istruttori.
- Nei procedimenti
relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione
concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16,
comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni
preposte alla tutela della salute, del patrimonio
storico-artistico e della pubblica incolumitàa.
- Ogni
amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi
attraverso un unico
rappresentante legittimato,
dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la
volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di
competenza della stessa.
- bis.
All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il
termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento,
valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo
conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- Si considera
acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante
non abbia espresso definitivamente la volontà
dell'amministrazione rappresentata.
- In sede di
conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola
volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti
o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti
in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede
all'esame del provvedimento.
- Il
provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva
di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate
assenti, alla predetta conferenza.
- Il
provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto
della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino
regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a
diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti
interessati.
Art.
14-quater.
Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi
- Il dissenso di
uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità,
deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse
che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve
recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
- Abrogato.
- Se il motivato
dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione
procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei ministri, in
caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata
"Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale e una regionale o tra più
amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e
un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza
della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è
assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del
Consiglio dei ministri, della Conferenza Stato-regioni o della
Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria,
decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non
superiore a sessanta giorni.
- bis.
Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una
provincia autonoma in una delle materie di propria competenza,
la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione
procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni,
se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una
regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza
unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia
autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della
documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è
assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della
Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata
la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni.
- ter.
Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza
Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la
decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali,
è rimessa al Consiglio dei ministri, che assume la
determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero,
quando verta in materia non attribuita alla competenza statale
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118
della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle
competenti Giunte delle province autonome di Trento e di
Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei
successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non
provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al
Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione dei
Presidenti delle regioni interessate.
- quater.
In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e
3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni
interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la
composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo
comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di
organi comuni competenti in via generale ad assumere la
determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
- quinquies.
Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative
norme di attuazione
- Abrogato
- Nell'ipotesi in
cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento
negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera
c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303.
Art.
14-quinquies.
Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto
- Nelle ipotesi
di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del
progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione
le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge
11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza
diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione
individuati all'esito della procedura di cui all'articolo
37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di
progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.
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