DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 2008

Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

(GU n. 90 del 16-4-2008)

Art. 5.

Materie di riferimento

1. Ferma restando la necessita' di valutare in concreto ogni singolo caso sulla base di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento, sono suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attivita', i luoghi e le cose attinenti alle materie di riferimento esemplificativamente elencate in allegato.

 

 

Allegato

1. La tutela di interessi economici, finanziari, industriali, scientifici, tecnologici, sanitari ed ambientali;

2. la tutela della sovranita' popolare, dell'unita' ed indivisibilita' della Repubblica;

3. la tutela da qualsiasi forma di eversione o di terrorismo, nonche' di spionaggio, proveniente dall'esterno o dall'interno del territorio nazionale e le relative misure ed apparati di prevenzione e contrasto, nonche' la cooperazione in ambito internazionale ai fini di sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo, della criminalita' organizzata e dello spionaggio;

4. le sedi e gli apparati predisposti per la tutela e la operativita' di Organi istituzionali in situazioni di emergenza;

5. le misure di qualsiasi tipo intese a proteggere personalita' nazionali ed estere la cui tutela assume rilevanza per gli interessi di cui all'art. 3 del presente regolamento;

6. i compiti, le attribuzioni, la programmazione, la pianificazione, la costituzione, la dislocazione, l'impiego, gli organici e le strutture del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e delle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonche' la difesa civile e la protezione civile, nonche' di altre amministrazioni ed enti nei casi in cui le rispettive attivita' attengono agli interessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento;

7. i dati di riconoscimento autentici o di copertura, nonche' le posizioni documentali degli appartenenti al DIS, all'AISE ed all' AISI e quelli di copertura degli stessi Organismi;

8. l'addestramento e la preparazione professionale di tipo specialistico per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, nonche' le aree ed i settori di impiego, le operazioni e le attivita' informative, le modalita' e le tecniche operative del DIS, dell'AISE e dell'AISI, oltre che delle amministrazioni aventi come compito istituzionale l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;

9. le relazioni con Organi informativi di altri Stati;

10. le infrastrutture ed i poli operativi e logistici, l'assetto ed il funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione, radiogoniometriche, radar e cripto nonche' di elaborazione dati, appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonche' appartenenti ad altre amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;

11. l'armamento, l'equipaggiamento, i veicoli i mezzi e i materiali speciali in dotazione al personale appartenente al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonche' alle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;

12. il materiale o gli avvenimenti interessanti l'efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari in progetto o in atto;

13. l'ordinamento e la dislocazione delle Forze armate, sia in pace sia in guerra;

14. l'efficienza, l'impiego e la preparazione delle Forze armate;

15. i metodi e gli impianti di comunicazione ed i sistemi di ricetrasmissione ed elaborazione dei segnali per le Forze armate;

16. i mezzi e l'organizzazione dei trasporti, nonche' le dotazioni, le scorte e le commesse di materiale delle Forze armate;

17. gli stabilimenti civili di produzione bellica e gli impianti civili per produzione di energia ed altre infrastrutture critiche;

18. la mobilitazione militare e civile.