DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 2008
Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
Art. 5.
Materie di riferimento
1. Ferma restando la necessita' di valutare in concreto ogni singolo caso sulla base di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento, sono suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attivita', i luoghi e le cose attinenti alle materie di riferimento esemplificativamente elencate in allegato.
Allegato
1. La tutela di interessi economici,
finanziari, industriali, scientifici, tecnologici, sanitari ed ambientali;
2. la tutela della sovranita' popolare, dell'unita' ed indivisibilita' della
Repubblica;
3. la tutela da qualsiasi forma di eversione o di terrorismo, nonche' di
spionaggio, proveniente dall'esterno o dall'interno del territorio nazionale e
le relative misure ed apparati di prevenzione e contrasto, nonche' la
cooperazione in ambito internazionale ai fini di sicurezza, con particolare
riferimento al contrasto del terrorismo, della criminalita' organizzata e dello
spionaggio;
4. le sedi e gli apparati predisposti per la tutela e la operativita' di Organi
istituzionali in situazioni di emergenza;
5. le misure di qualsiasi tipo intese a proteggere personalita' nazionali ed
estere la cui tutela assume rilevanza per gli interessi di cui all'art. 3 del
presente regolamento;
6. i compiti, le attribuzioni, la programmazione, la pianificazione, la
costituzione, la dislocazione, l'impiego, gli organici e le strutture del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE), dell'Agenzia informazioni e sicurezza
interna (AISI) e delle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali
l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonche' la difesa civile e la
protezione civile, nonche' di altre amministrazioni ed enti nei casi in cui le
rispettive attivita' attengono agli interessi di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere a), b), c) e d) del presente regolamento;
7. i dati di riconoscimento autentici o di copertura, nonche' le posizioni
documentali degli appartenenti al DIS, all'AISE ed all' AISI e quelli di
copertura degli stessi Organismi;
8. l'addestramento e la preparazione professionale di tipo specialistico per lo
svolgimento delle attivita' istituzionali, nonche' le aree ed i settori di
impiego, le operazioni e le attivita' informative, le modalita' e le tecniche
operative del DIS, dell'AISE e dell'AISI, oltre che delle amministrazioni aventi
come compito istituzionale l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa
civile e la protezione civile;
9. le relazioni con Organi informativi di altri Stati;
10. le infrastrutture ed i poli operativi e logistici, l'assetto ed il
funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione,
radiogoniometriche, radar e cripto nonche' di elaborazione dati, appartenenti al
DIS, all'AISE ed all'AISI, nonche' appartenenti ad altre amministrazioni aventi
quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa
civile e la protezione civile;
11. l'armamento, l'equipaggiamento, i veicoli i mezzi e i materiali speciali in
dotazione al personale appartenente al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonche' alle
amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la
sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
12. il materiale o gli avvenimenti interessanti l'efficienza bellica dello Stato
ovvero le operazioni militari in progetto o in atto;
13. l'ordinamento e la dislocazione delle Forze armate, sia in pace sia in
guerra;
14. l'efficienza, l'impiego e la preparazione delle Forze armate;
15. i metodi e gli impianti di comunicazione ed i sistemi di ricetrasmissione ed
elaborazione dei segnali per le Forze armate;
16. i mezzi e l'organizzazione dei trasporti, nonche' le dotazioni, le scorte e
le commesse di materiale delle Forze armate;
17. gli stabilimenti civili di produzione bellica e gli impianti civili
per produzione di energia ed altre infrastrutture critiche;
18. la mobilitazione militare e civile.