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Strumenti urbanistici comunali |
Strumenti urbanistici nazionali |
prescrizione del competente ufficio comunale (UTC) |
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-1979 Programma di Fabbricazione -1982 Studio particolareggiato delle Zone B1 e B2 -1985 piani particolareggiati zona industriale(ASI) insediamenti produttivi e di edilizia economica e popolare. -2006 La Regione Puglia dichiara Soleto come Comune inadempiente. Il Comune di Soleto non solo non ha adeguato i propri strumenti urbanistici al Piano Urbanistico Territoriali Tematico del Paesaggio entrato in vigore nei primi giorni del 2001, ma non ha neppure dato corso ai Primi Adempimenti previsti dal Piano.
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Legge n° 47 del 28/02/1985 art. 4 Vigilanza SULL'ATTIVITà URBANISTICO-EDILIZIA Il Sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia... ...per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire... qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle norme e prescrizioni, il Sindaco ordina la sospensione dei lavori...
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n.380
Vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
Vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia. (legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, articoli 107 e 109)
2.
Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di
opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali,
regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di
inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad
interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti
i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello
stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di
cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni
disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede
alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa
comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono
eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria
iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati
monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati
di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del
D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonché
per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di
inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II
del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della
regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero
decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede
alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai
commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3.
Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia
constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei
cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al
comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata
sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti
definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro
quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. 4.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui
vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire,
ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri
casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata
comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e
al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro
trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. Comma
così modificato dai commi 44, 45 e 46 dell'art. 32, D.L. 30 settembre
2003, n. 269.
Vigilanza
su opere di amministrazioni statali. (legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, articoli 107 e 109)
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si rilascia il permesso a condizione che la costruzione venga realizzata ...nel rispetto della tipologia costruttiva della zona B1 (materiali,finiture,colori etc.)
ZONA B1 -Programma di Fabbricazione 1979 E' vietata la demolizione,rimozione e trasformazione di elementi architettonici (portali,cornici,mensole, ecc.) sparsi nella zona ed aventi un certo pregio artistico o storico. 1) Tipi edilizi ammessi Conformi a quelli già realizzati nella zona,con architettura e materiali che ben si armonizzano sia con le costruzioni limitrofe che con quelle del centro storico prospiciente.
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Sia sulla cartografia catastale
sia sulla cartografia aerofotogrammetrica dello strumento urbanistico generale
vigente dovranno essere evidenziate, in modo chiaro e puntuale, qualora
presenti, tutte le diverse tipologie di aree comunque classificabili come “territori
costruiti” ai sensi di quanto disposto dal punto 5.3 dell’art.1.03 delle
N.T.A. del P.U.T.T./P. A tal proposito si rappresenta
la necessità di esplicitare comunque, almeno nella relazione illustrativa, se l’omessa
perimetrazione di alcune delle su elencate tipologie di aree classificabili
quali “territori costruiti” sia dovuta all’inesistenza delle stesse all’interno
del territorio comunale oppure a verifiche non effettuate. Per completezza di
documentazione dovrà essere trasmessa anche la certificazione di avvenuta
pubblicazione degli atti scritti e grafici ai sensi del D.Lvo 267/2000 e di
assenza di eventuali ricorsi pervenuti avverso la delibera di Consiglio Comunale
nonché le eventuali relative controdeduzioni da parte dell’Amministrazione
Comunale. PRIMI ADEMPIMENTI COMUNALI PER
L’ATTUAZIONE DEL P.U.T.T./P. Si rappresenta, innanzi tutto,
che risulta necessario evidenziare sullo strumento urbanistico generale vigente
riportato sulla cartografia aerofotogrammetrica aggiornata: 1) La perimetrazione delle aree
dei cosiddetti “territori costruiti” come definiti al punto 5.1 e 5.2 dell’art.1.03
delle N.T.A. del P.U.T.T./P. 2) Le perimetrazioni degli
Ambiti Territoriali Distinti (A.T.D.) così come definiti nel Titolo III ed
individuati nelle relative tavole tematiche del Piano. 3) Le perimetrazioni degli
Ambiti Territoriali Estesi (A.T.E.) così come definiti nel Titolo II ed
individuati nelle relative tavole tematiche del Piano. 1) Per la perimetrazione delle
aree dei cosiddetti “territori costruiti”, si rinvia a quanto in precedenza
illustrato. 2) Con riferimento alla
rappresentazione cartografica degli ambiti territoriali distinti (A.T.D.),
occorre identificare ed evidenziare sullo strumento urbanistico generale vigente
riportato sulla cartografia aerofotogrammetrica comunale in scala maggiore e più
aggiornata: a) Gli A.T.D. del “sistema
assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico” (serie N° 2 serie n° 6
degli atlanti della documentazione cartografica art. 3.07 - 3.08 – e 3.09
delle N.T.A. del P.U.T.T./P.). b) gli A.T.D. del “sistema
copertura botanico vegetazionale,colturale e della potenzialità faunistica”
(serie N° 4 degli atlanti della documentazione cartografica art. 3.03 e Capo
III artt. 3.11 - 3.12 - 3.13 - 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.); c) gli A.T.D. del “sistema
stratificazione storica dell’organizzazione insediativa (serie N° 1 serie n°
4 bis,serie n°5 degli atlanti della documentazione cartografica art. 3.04 delle
N.T.A. del P.U.T.T./P.); Merita ribadire che le
perimetrazioni degli A.T.D. possono essere rimodulate rispetto alla loro
configurazione planimetrica originaria rappresentata nel P.U.T.T./P. in scala
1:25000. Esse, quindi, possono essere diverse, sia per configurazione
planimetrica sia per classificazione, dalle rispettive tavole tematiche del
P.U.T.T./P.. E’ evidente che dette possibili variazioni della forma e della
classificazione originarie dovranno essere opportunamente documentate, messe in
rilievo sulla cartografia e motivate in apposita relazione illustrativa. 3) Con riferimento agli Ambiti
territoriali estesi (A.T.E.) si rappresenta quanto segue: Gli elaborati grafici da
trasmettere relativi agli A.T.E. non possono essere rimodulati rispetto alla
loro configurazione planimetrica originaria. Essi, quindi, devono essere
coerenti, per configurazione planimetrica e classificazione, alle rispettive
tavole tematiche originarie del P.U.T.T./P. (scala 1:25000). Questo per non
configurare una “variante” al predetto strumento di Pianificazione
Territoriale Regionale (P.U.T.T./P.), che non risulta ammissibile nella fase di
predisposizione dei “primi adempimenti” comunali, ed è possibile solo in
sede di adeguamento dei Piani Regolatori Generali (o Piani Urbanistici Generali)
al P.U.T.T./P. (artt. 2.10, 5.06, 507 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e/o in sede
di Pianificazione Paesaggistica di Secondo Livello (art. 2.05 delle N.T.A. del
P.U.T.T./P.). Si deve specificare in
proposito che la definizione della perimetrazione e della classificazione degli
A.T.E. operata dal P.U.T.T./P. è il risultato di una complessiva valutazione
derivata non solo dalla presenza o meno nelle aree interessate di A.T.D. né
dalla mera sommatoria di prescrizioni vincolistiche preesistenti e/o introdotte
dal P.U.T.T/P., ma anche da più complesse valutazioni di tipo qualitativo
(quali ad esempio la presenza di beni di riconosciuta unicità e/o singolarità)
e/o da operazioni di necessaria rammagliature di aree classificate A.T.E. all’interno
delle quali, pertanto, talvolta può non ricadere alcun ATD. L’unica eccezione rispetto
alla regola su esposta è costituita da lievi modifiche dei perimetri degli
A.T.E. che si rendano necessari per adeguare la conformazione planimetrica di
tali Ambiti “alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale
in scala maggiore più aggiornata”. Per gli A.T.E. quindi, in sede di primi
adempimenti, l’attuazione del P.U.T.T./P. implica il mero “riporto” degli
ambiti sullo strumento urbanistico generale vigente e sulla cartografia
aerofotogrammetrica comunale ed eventuali correzioni ai perimetri degli Ambiti
resi necessari dal passaggio dalla cartografia IGM 1:25.000 del P.U.T.T/P. alla
scala più grande e al maggiore aggiornamento della cartografia comunale. Si
tratta, in sintesi, di ricognizione e lettura quasi acritica che si limita, nel
passaggio di scala, a correggere gli errori più significativi rivenienti dalla
inadeguatezza della cartografia di base utilizzata in sede di redazione del
P.U.T.T./P. ********** Riepilogando,
l’attuazione del P.U.T.T./P. prevede un approccio graduale all’attuazione
del Piano. In sede di primi adempimenti, le Amministrazioni Comunali sono
chiamate a adeguare A.T.D. e ATE “alle situazioni di fatto documentate dalla
cartografia comunale in scala maggiore più aggiornata” per correggere errori
e lacune rivenienti dalla inadeguatezza della base conoscitiva del P.U.T.T./P.,
soprattutto dovuta alla cartografia di base utilizzata, vecchia e a piccola
scala. Detto “adeguamento” dovrà riguardare soprattutto perimetrazione e
classificazione degli A.T.D., poiché questi rappresentano il “punto di
partenza” del processo di conoscenza che conduce alla successiva fase
pianificatoria comunale finalizzata alla tutela e valorizzazione paesaggistica
del territorio. In fase di primi adempimenti,
utilizzando una cartografia comunale più aggiornata e dettagliata, è pertanto
possibile: - riconfigurare l’articolazione
planimetrica degli A.T.D., e persino annullarne la stessa presenza, laddove lo
evidenzino oggettive situazioni di fatto, opportunamente motivate e documentate; - modificare classificazione
degli A.T.D., ad esempio, per l’intervenuta trasformazione (successiva all’approvazione
del P.U.T.T./P.) di un’area d’interesse archeologico (beni culturali
archeologici segnalati) in area archeologica (beni culturali archeologici
vincolati); - identificare ulteriori A.T.D.
in aggiunta a quelli già cartografati dal P.U.T.T./P. e/o identificati dagli
elenchi allegati alle N.T.A.; - ancora, localizzare in
cartografia comunale i “beni” elencati e non cartografati dal P.U.T.T./P.. A parte le verifiche e gli
accertamenti inerenti agli A.T.D., da effettuarsi in base all’effettivo stato
dei luoghi, non è consentita in questa prima fase l’analisi critica di
dettaglio e la correlazione tra le diverse e distinte peculiarità
paesistico-ambientali del territorio comunale necessarie alla riconfigurazione
degli A.T.E.. Queste attività sono previste
nella seconda fase di attuazione del P.U.T.T./P., ossia in quella di natura
pianificatoria, nella quale la tutela paesistico-ambientale è messa in
relazione agli obiettivi di sviluppo socio-economico di una comunità locale
mediante la predisposizione di “piani regolatori generali conformi al Piano
“(di cui all’art.2.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.); l’“adeguamento
degli strumenti urbanistici al Piano” (di cui all’art.5.06 delle N.T.A. del
P.U.T.T./P.); la redazione di “varianti al Piano” (di cui all’art. 5.07
delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e, attualmente, di Piani Urbanistici Generali
conformi al Piano. In particolare, l’art.2.10
delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prescrive che i Piani Regolatori Generali comunali
(o i Piani Urbanistici Generali) devono essere formati nel rispetto del Piano e,
se vigenti, dei Sottopiani. I contenuti
paesistico-ambientali del P.R.G. (o del P.U.G.), da costruirsi attraverso
processi cognitivi che coinvolgono competenze mulltidisciplinari
tecnico-scientifiche e del sapere comune, secondo le prescrizioni del P.U.T.T./P.
devono essere così articolati: - analisi del territorio
comunale, documentata con idonee elaborazioni scritto-grafiche-fotografiche,
riportanti la perimetrazione degli A.T.E. e l’individuazione e perimetrazione
degli A.T.D.; - specificazione delle
trasformazioni e delle opere (insediative ed infrastrutturali) compatibili con
la tutela e la valorizzazione delle componenti paesaggistiche (titolo III)
individuate e perimetrate; - specificazione operativa
delle prescrizioni di base del Piano nelle norme tecniche di esecuzione del
P.R.G. (o del P.U.G.), e possono avere, all’interno del P.R.G. (o del P.U.G.),
una loro autonoma formalizzazione. Solo questa seconda fase
consente, in base ad approfondite analisi estese all’intero territorio
comunale e la predisposizione di idonee cartografie tematiche, di apportare “eventuali
modifiche alle perimetrazioni ed al valore degli A.T.E. (Titolo II), oltre che
alle perimetrazioni ed alle prescrizioni di base degli A.T.D. (Titolo III capi
I,II,III;IV) del Piano che, nel rispetto delle corrispondenti direttive di
tutela (art.3.05) ed in coerenza con gli indirizzi di tutela (art.2.02)
risultino necessarie per perseguire finalità di ottimizzazione tra tutela
paesaggistico-ambientale e compatibile sviluppo socio-economico della
popolazione residente ”.
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Piano
Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.
Primi
adempimenti per l’attuazione. Indicazioni tecniche e procedurali
E’
opportuno evidenziare, preliminarmente, che quanto disposto dall’art.1.03
punto 5 delle N.T.A. del PUTT/P attiene esclusivamente alla definizione di
quelli che il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T./P.)
classifica come “territori costruiti” all’interno dei quali non
trovano applicazione le norme di tutela e salvaguardia paesaggistica contenute
dal PUTT/P .
L’art. 5.05 del PUTT/P
identifica, invece, i primi adempimenti da predisporre a cura delle
Amministrazioni Comunali per l’acquisizione dell’attestazione regionale di
coerenza al P.U.T.T./P. delle perimetrazioni di cui ai punti 1.1 ed 1.2 dell’art.
5.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
Spesso si è rilevato che la
deliberazione di Consiglio Comunale, trasmessa a questo Settore unitamente agli
elaborati scritto-grafici, attiene esclusivamente alle perimetrazioni dei
cosiddetti “territori costruiti” di cui al punto 5 dell’art.103
delle N.T.A. del P.U.T.T/P. e non già alle perimetrazioni relative ai “primi
adempimenti comunali per l’attuazione del Piano” di cui all’art.5.05
delle N.T.A. del P.U.T.T./P.,che devono comprendere :
- la rappresentazione
sulle tavole dello strumento urbanistico degli Ambiti Territoriali Estesi e
degli Ambiti Territoriali Distinti, adeguandoli alle situazioni di fatto
documentate dalla cartografia comunale in scala maggiore più aggiornata;
- la rappresentazione sulle
tavole dello strumento urbanistico, se presenti, dei territori costruiti di cui
al punto 5.3 dell’art.1.03, riportati sulla cartografia catastale.
La preliminare corretta
definizione della perimetrazione dei “territori costruiti” da parte delle
amministrazioni comunali risulta comunque determinante ai fini della redazione
dei cosiddetti “primi adempimenti comunali per l’attuazione del Piano”, e
pertanto rientra nel novero degli elaborati a questi propedeutici.
Infatti, la perimetrazione dei
“territori costruiti”, se effettuata in maniera impropria, potrebbe
inficiare la corretta predisposizione dei “primi adempimenti”.
PERIMETRAZIONE DEI TERRITORI
COSTRUITI
In generale, è necessario
evidenziare in modo chiaro e puntuale sullo strumento urbanistico generale
vigente riportato sulla cartografia aerofotogrammetrica aggiornata:
A) – Le zone omogenee
tipizzate “A” e “B” dallo strumento urbanistico vigente alla data del
6/6/1990.
B) – Qualora presenti, le
zone incluse in strumenti urbanistici esecutivi regolarmente presentati alla
data del 6/6/1990, indicando gli specifici formali riferimenti temporali di
presentazione.
C) – Qualora presenti, le
zone incluse, anche se in percentuale, in Programmi Pluriennali di Attuazione
approvati alla data del 6/6/1990. Per dette zone devono essere riportati gli
specifici riferimenti temporali di approvazione del P.P.A.
D) – Le aree che, pur non
essendo tipizzate “B”, di fatto ne abbiano le caratteristiche e siano
riconosciute come “regolarmente edificate”. Per queste ultime necessita una
puntuale dimostrazione della sussistenza delle condizioni urbanistiche per
essere qualificate come assimilabili alle zone omogenee “B”, ossia del
ricorrere dei presupposti giuridici di cui al D.M. 2/4/1968 n.°1444
relativamente ai parametri di superficie coperta e densità territoriale dell’edificato
esistente.
Questa dimostrazione deve
essere effettuata con riferimento al reale stato dei luoghi ed estesa a tutte le
aree del territorio comunale assimilabili per caratteristiche alle zone “B”.
Essa, inoltre, deve riportare,
per tutti gli edifici ricadenti nella perimetrazione, i riferimenti specifici
circa la legittimità dell’edificato esistente, ossia l’elenco delle
concessioni edilizie già rilasciate e/o la relativa attestazione del dirigente
dell’U.T.C..
E) – Le aree che, pur non
essendo tipizzate “B”, di fatto ne abbiano le caratteristiche e vengano
riconosciute come “edificato
sanato” ai sensi della L.47/85.
Anche per queste aree dovrà
essere puntualmente dimostrata la sussistenza delle condizioni urbanistiche per
essere qualificate come assimilabili alle zone omogenee “B”, vale a dire il
ricorrere dei presupposti giuridici di cui al D.M. 2/4/1968 n.°1444
relativamente alla superficie coperta ed alla densità territoriale dell’edificato
esistente.
La condizione di fabbricato
sanato dovrà essere dimostrata, in relazione ai singoli provvedimenti
sanzionatori e sanatori rilasciati, con elenco delle concessioni edilizie in
sanatoria già rilasciate e/o attestazione del dirigente dell’U.T.C..
F) – Le aree che, pur non
essendo tipizzate “B”, risultino intercluse all’interno del perimetro
definito
dalla presenza di maglie
regolarmente edificate.
La chiara identificazione
grafica delle predette aree è finalizzata alla verifica, da parte dell’Ufficio
regionale, dell’effettiva “interclusione” delle stesse. Per area
interclusa è da intendersi un’area che abbia almeno i ¾ del proprio
perimetro racchiusa entro maglie dello strumento urbanistico regolarmente
edificate. E’ forse utile ricordare che per maglia, in urbanistica,
comunemente si intende una parte della città o dello strumento urbanistico
delimitata da viabilità esistente o di progetto, dotata di specifici caratteri
fisici e/o funzionali
G) – Infine dovranno essere
riportate sulla cartografia aerofotogrammetrica dello strumento urbanistico
generale vigente, aree disciplinate dai Piani delle Aree di Sviluppo Industriale
eventualmente presenti.
Sia sulla cartografia catastale
sia sulla cartografia aerofotogrammetrica dello strumento urbanistico generale
vigente dovranno essere evidenziate, in modo chiaro e puntuale, qualora
presenti, tutte le diverse tipologie di aree comunque classificabili come “territori
costruiti” ai sensi di quanto disposto dal punto 5.3 dell’art.1.03 delle
N.T.A. del P.U.T.T./P.
A tal proposito si rappresenta
la necessità di esplicitare comunque, almeno nella relazione illustrativa, se l’omessa
perimetrazione di alcune delle su elencate tipologie di aree classificabili
quali “territori costruiti” sia dovuta all’inesistenza delle stesse all’interno
del territorio comunale oppure a verifiche non effettuate.
Per completezza di
documentazione dovrà essere trasmessa anche la certificazione di avvenuta
pubblicazione degli atti scritti e grafici ai sensi del D.Lvo 267/2000 e di
assenza di eventuali ricorsi pervenuti avverso la delibera di Consiglio Comunale
nonché le eventuali relative controdeduzioni da parte dell’Amministrazione
Comunale.
PRIMI ADEMPIMENTI COMUNALI PER
L’ATTUAZIONE DEL P.U.T.T./P.
Si rappresenta, innanzi tutto,
che risulta necessario evidenziare sullo strumento urbanistico generale vigente
riportato sulla cartografia aerofotogrammetrica aggiornata:
1) La perimetrazione delle aree
dei cosiddetti “territori costruiti” come definiti al punto 5.1 e 5.2 dell’art.1.03
delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
2) Le perimetrazioni degli
Ambiti Territoriali Distinti (A.T.D.) così come definiti nel Titolo III ed
individuati nelle relative tavole tematiche del Piano.
3) Le perimetrazioni degli
Ambiti Territoriali Estesi (A.T.E.) così come definiti nel Titolo II ed
individuati nelle relative tavole tematiche del Piano.
1) Per la perimetrazione delle
aree dei cosiddetti “territori costruiti”, si rinvia a quanto in precedenza
illustrato.
2) Con riferimento alla
rappresentazione cartografica degli ambiti territoriali distinti (A.T.D.),
occorre identificare ed evidenziare sullo strumento urbanistico generale vigente
riportato sulla cartografia aerofotogrammetrica comunale in scala maggiore e più
aggiornata:
a) Gli A.T.D. del “sistema
assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico” (serie N° 2 serie n° 6
degli atlanti della documentazione cartografica art. 3.07 - 3.08 – e 3.09
delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).
b) gli A.T.D. del “sistema
copertura botanico vegetazionale,colturale e della potenzialità faunistica”
(serie N° 4 degli atlanti della documentazione cartografica art. 3.03 e Capo
III artt. 3.11 - 3.12 - 3.13 - 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.);
c) gli A.T.D. del “sistema
stratificazione storica dell’organizzazione insediativa (serie N° 1 serie n°
4 bis,serie n°5 degli atlanti della documentazione cartografica art. 3.04 delle
N.T.A. del P.U.T.T./P.);
Merita ribadire che le
perimetrazioni degli A.T.D. possono essere rimodulate rispetto alla loro
configurazione planimetrica originaria rappresentata nel P.U.T.T./P. in scala
1:25000. Esse, quindi, possono essere diverse, sia per configurazione
planimetrica sia per classificazione, dalle rispettive tavole tematiche del
P.U.T.T./P.. E’ evidente che dette possibili variazioni della forma e della
classificazione originarie dovranno essere opportunamente documentate, messe in
rilievo sulla cartografia e motivate in apposita relazione illustrativa.
3) Con riferimento agli Ambiti
territoriali estesi (A.T.E.) si rappresenta quanto segue:
Gli elaborati grafici da
trasmettere relativi agli A.T.E. non possono essere rimodulati rispetto alla
loro configurazione planimetrica originaria. Essi, quindi, devono essere
coerenti, per configurazione planimetrica e classificazione, alle rispettive
tavole tematiche originarie del P.U.T.T./P. (scala 1:25000). Questo per non
configurare una “variante” al predetto strumento di Pianificazione
Territoriale Regionale (P.U.T.T./P.), che non risulta ammissibile nella fase di
predisposizione dei “primi adempimenti” comunali, ed è possibile solo in
sede di adeguamento dei Piani Regolatori Generali (o Piani Urbanistici Generali)
al P.U.T.T./P. (artt. 2.10, 5.06, 507 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e/o in sede
di Pianificazione Paesaggistica di Secondo Livello (art. 2.05 delle N.T.A. del
P.U.T.T./P.).
Si deve specificare in
proposito che la definizione della perimetrazione e della classificazione degli
A.T.E. operata dal P.U.T.T./P. è il risultato di una complessiva valutazione
derivata non solo dalla presenza o meno nelle aree interessate di A.T.D. né
dalla mera sommatoria di prescrizioni vincolistiche preesistenti e/o introdotte
dal P.U.T.T/P., ma anche da più complesse valutazioni di tipo qualitativo
(quali ad esempio la presenza di beni di riconosciuta unicità e/o singolarità)
e/o da operazioni di necessaria rammagliature di aree classificate A.T.E. all’interno
delle quali, pertanto, talvolta può non ricadere alcun ATD.
L’unica eccezione rispetto
alla regola su esposta è costituita da lievi modifiche dei perimetri degli
A.T.E. che si rendano necessari per adeguare la conformazione planimetrica di
tali Ambiti “alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale
in scala maggiore più aggiornata”. Per gli A.T.E. quindi, in sede di primi
adempimenti, l’attuazione del P.U.T.T./P. implica il mero “riporto” degli
ambiti sullo strumento urbanistico generale vigente e sulla cartografia
aerofotogrammetrica comunale ed eventuali correzioni ai perimetri degli Ambiti
resi necessari dal passaggio dalla cartografia IGM 1:25.000 del P.U.T.T/P. alla
scala più grande e al maggiore aggiornamento della cartografia comunale. Si
tratta, in sintesi, di ricognizione e lettura quasi acritica che si limita, nel
passaggio di scala, a correggere gli errori più significativi rivenienti dalla
inadeguatezza della cartografia di base utilizzata in sede di redazione del
P.U.T.T./P.
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Riepilogando,
l’attuazione del P.U.T.T./P. prevede un approccio graduale all’attuazione
del Piano. In sede di primi adempimenti, le Amministrazioni Comunali sono
chiamate a adeguare A.T.D. e ATE “alle situazioni di fatto documentate dalla
cartografia comunale in scala maggiore più aggiornata” per correggere errori
e lacune rivenienti dalla inadeguatezza della base conoscitiva del P.U.T.T./P.,
soprattutto dovuta alla cartografia di base utilizzata, vecchia e a piccola
scala. Detto “adeguamento” dovrà riguardare soprattutto perimetrazione e
classificazione degli A.T.D., poiché questi rappresentano il “punto di
partenza” del processo di conoscenza che conduce alla successiva fase
pianificatoria comunale finalizzata alla tutela e valorizzazione paesaggistica
del territorio.
In fase di primi adempimenti,
utilizzando una cartografia comunale più aggiornata e dettagliata, è pertanto
possibile:
- riconfigurare l’articolazione
planimetrica degli A.T.D., e persino annullarne la stessa presenza, laddove lo
evidenzino oggettive situazioni di fatto, opportunamente motivate e documentate;
- modificare classificazione
degli A.T.D., ad esempio, per l’intervenuta trasformazione (successiva all’approvazione
del P.U.T.T./P.) di un’area d’interesse archeologico (beni culturali
archeologici segnalati) in area archeologica (beni culturali archeologici
vincolati);
- identificare ulteriori A.T.D.
in aggiunta a quelli già cartografati dal P.U.T.T./P. e/o identificati dagli
elenchi allegati alle N.T.A.;
- ancora, localizzare in
cartografia comunale i “beni” elencati e non cartografati dal P.U.T.T./P..
A parte le verifiche e gli
accertamenti inerenti agli A.T.D., da effettuarsi in base all’effettivo stato
dei luoghi, non è consentita in questa prima fase l’analisi critica di
dettaglio e la correlazione tra le diverse e distinte peculiarità
paesistico-ambientali del territorio comunale necessarie alla riconfigurazione
degli A.T.E..
Queste attività sono previste
nella seconda fase di attuazione del P.U.T.T./P., ossia in quella di natura
pianificatoria, nella quale la tutela paesistico-ambientale è messa in
relazione agli obiettivi di sviluppo socio-economico di una comunità locale
mediante la predisposizione di “piani regolatori generali conformi al Piano
“(di cui all’art.2.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.); l’“adeguamento
degli strumenti urbanistici al Piano” (di cui all’art.5.06 delle N.T.A. del
P.U.T.T./P.); la redazione di “varianti al Piano” (di cui all’art. 5.07
delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e, attualmente, di Piani Urbanistici Generali
conformi al Piano.
In particolare, l’art.2.10
delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prescrive che i Piani Regolatori Generali comunali
(o i Piani Urbanistici Generali) devono essere formati nel rispetto del Piano e,
se vigenti, dei Sottopiani.
I contenuti
paesistico-ambientali del P.R.G. (o del P.U.G.), da costruirsi attraverso
processi cognitivi che coinvolgono competenze mulltidisciplinari
tecnico-scientifiche e del sapere comune, secondo le prescrizioni del P.U.T.T./P.
devono essere così articolati:
- analisi del territorio
comunale, documentata con idonee elaborazioni scritto-grafiche-fotografiche,
riportanti la perimetrazione degli A.T.E. e l’individuazione e perimetrazione
degli A.T.D.;
- specificazione delle
trasformazioni e delle opere (insediative ed infrastrutturali) compatibili con
la tutela e la valorizzazione delle componenti paesaggistiche (titolo III)
individuate e perimetrate;
- specificazione operativa
delle prescrizioni di base del Piano nelle norme tecniche di esecuzione del
P.R.G. (o del P.U.G.), e possono avere, all’interno del P.R.G. (o del P.U.G.),
una loro autonoma formalizzazione.
Solo questa seconda fase
consente, in base ad approfondite analisi estese all’intero territorio
comunale e la predisposizione di idonee cartografie tematiche, di apportare “eventuali
modifiche alle perimetrazioni ed al valore degli A.T.E. (Titolo II), oltre che
alle perimetrazioni ed alle prescrizioni di base degli A.T.D. (Titolo III capi
I,II,III;IV) del Piano che, nel rispetto delle corrispondenti direttive di
tutela (art.3.05) ed in coerenza con gli indirizzi di tutela (art.2.02)
risultino necessarie per perseguire finalità di ottimizzazione tra tutela
paesaggistico-ambientale e compatibile sviluppo socio-economico della
popolazione residente ”.